notizie


www.intopic.it

 

PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

IMMOBILI

Rivalutazione dei beni

È stata prorogata la possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, con pagamento di un’imposta sostitutiva.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata all’11%.

I soggetti che redigono il bilancio d’esercizio e che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni iscritte al 31 dicembre 2018, pagando un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. È possibile inoltre affrancare il saldo attivo di rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP pari al 10%.

 

Proroga dell’estromissione agevolata dei beni dell’impresa

È stata prorogata la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall’impresa i beni immobili utilizzati nell’attività posseduti alla data del 31/10/2019. Questi ultimi devono rientrare nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (strumentali per natura e per destinazione).

L’estromissione, da effettuarsi entro il 31/05/2020, è tassata con un’imposta sostitutiva dell’8%, applicabile sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale del bene, determinato con criterio catastale. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.

 

Plusvalenze immobiliari

L’imposta sulle plusvalenze immobiliari, ovvero le plusvalenze ottenute in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, passa dal 20% al 26%.

 

Unificazione IMU-TASI

Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, con aliquota base fissata allo 0,86% con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06%

Le variazioni intervenute vanno dichiarate entro il 30 giugno dell’anno successivo (e non più entro il 31 dicembre). 

 

Deducibilità IMU

È stata modificata la deducibilità IMU relativa gli immobili strumentali, che per il periodo 2019, è stabilita nella misura del 50%. A decorrere dal 2020 e per il 2021 sarà invece pari al 60%, mentre l’intera deducibilità sarà operativa dal 2022.

 

Cedolare secca sulle locazioni

Sono confermate le aliquote della cedolare secca applicabile ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (10% per gli immobili locati a canone concordato nei comuni ad alta intensità abitativa e 21% per gli altri immobili). Non è stata, invece, prorogata l'aliquota della cedolare secca al 21% per gli immobili commerciali.

 

 

CREDITI D’IMPOSTA

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

È stato introdotto un nuovo credito d’imposta, destinato a sostituire il superammortamento e l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, oppure entro il 30/06/2021 se il relativo ordine è già stato accettato dal venditore entro il 31/12/2020 e sono stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto. Il credito d’imposta riconosciuto è pari:

·         al 6% del costo (nel caso di leasing, quello sostenuto dal locatore) fino a 2 milioni di euro;

·         al 40% del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale Industria 4.0;

·         al 15% del costo per i beni immateriali connessi ad investimenti in beni di cui al punto precedente, fino al costo complessivo di 700.000 euro.

I soggetti che si avvalgono del bonus devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.

È infine prevista una comunicazione da effettuare al MiSE (Ministero dello Sviluppo economico), con modalità ancora da definire.

Rimangono esclusi dal bonus i veicoli, i fabbricati e le costruzioni, i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% ed altri beni specifici (condutture e condotte, aerei, materiale rotabile e ferroviario/tramviario, i beni gratuitamente devolvibili).

 

 

 

 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione

È stato introdotto un nuovo credito d’imposta, che dal 2020 sostituisce quello previsto dal D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni (il quale rimane in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019). La nuova agevolazione si applica agli investimenti in ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica ed attività di design e ideazione estetica. Per ciascuna di queste categorie di investimenti la norma stabilisce le modalità di calcolo della base su cui calcolare il credito.

 

Credito d’imposta per partecipazione a fiere internazionali

Previsto per il 2020 un credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il Credito è pari al 30% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di € 60.000.

 

Incentivo per pagamenti elettronici

È previsto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni richieste per pagamenti elettronici (per cessione di beni o prestazioni di servizi) effettuati dai consumatori a decorrere dal 1° luglio 2020.

Non sono previste sanzioni per i commercianti che non si doteranno di POS o dispositivi per pagamenti elettronici.

 

 

 

 

DETRAZIONI FISCALI

 

Detrazioni IRPEF

È stato stabilito che le detrazioni IRPEF spettano nell’intero importo solo se il reddito complessivo non supera € 120.000. Se il reddito è superiore alla predetta soglia, le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 120.000.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze.

Le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui sono detraibili a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

 

Tracciabilità spese detraibili

Dal 1° gennaio 2020, chi intende usufruire della detrazione IRPEF del 19% per alcune spese (previste dall’art. 15 TUIR e da altre disposizioni, per es. le spese sanitarie, spese per istruzione, spese funebri, spese per attività sportive, spese veterinarie, ecc.) nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Unico) è tenuto a pagare tali spese con carte, bonifici, assegni, sistemi di pagamento digitali o comunque tracciabili.

Fanno eccezione le spese per medicinali e dispositivi medici (spese in farmacie, presso sanitarie o ottici) e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN, che si potranno continuare a detrarre anche se pagate in contanti.

 

Detrazione IRPEF spese veterinarie

Dal 1° gennaio 2020 è modificata la detrazione IRPEF prevista per le spese veterinarie. In particolare è stato innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie, sempre nella misura del 19% e limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

 

Detrazioni fiscali edilizia

Sono previste diverse detrazioni inerenti il settore dell’edilizia. In particolare:

·         Bonus facciate: detrazione del 90% dei costi sostenuti per il restauro e la manutenzione ordinaria delle facciate degli edifici;

·         Bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie;

·         Bonus sisma: detrazione per le spese di messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili, variabile fino all’85% a seconda del livello di miglioramento della classe antisismica;

·         Bonus mobili: detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori;

·         Bonus verde: detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

·         Ecobonus: detrazione al 50/65% prevista per l’efficientamento energetico, compresa la versione condominiale (pari al 70%-75%). Sono state introdotte modifiche che stabiliscono:

-          la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi di acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione con efficienza almeno pari alla classe A;

-          l’esclusione della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;

-          l’abrogazione della norma introdotta dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che prevedeva la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus al fornitore direttamente in fattura. Lo sconto in fattura sarà ammesso unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante “di primo livello”, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo di spesa pari o superiore a 200mila euro.

 

 

 

 

 

 

VERSAMENTI F24

 

Contrasto alle indebite compensazioni IRES/IRPEF/IRAP

Per compensare i crediti IRES/IRPEF/IRAP per importi superiori a € 5.000 annui bisognerà aspettare il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. La norma vale a partire dai crediti maturati nel 2019 (quindi dal 2020) che potrebbero, quindi, risultare “bloccati” per molti mesi e non essere compensati durante il 2020.

 

Utilizzo obbligatorio dei canali dell’Agenzia (Entratel/Fisconline/Intermediari abilitati) per tutte le compensazioni.

Tutte le compensazioni di crediti relativi a periodi dal 2019 in poi dovranno essere effettuate utilizzando i canali dell’Agenzia Entratel/Fisconline/Intermediari abilitati (anche per i privati). L’obbligo è esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”). Le compensazioni sono inoltre precluse per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA oppure il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES (in questo caso la preclusione vale limitatamente ai crediti IVA).

 

 

 

 

APPALTI

 

Solidarietà fiscale negli appalti

È prevista una responsabilità solidale peri committenti che affidino a un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi:

-          per un importo complessivo annuo superiore a € 200.000, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati

-          caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente

-          con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.

 

L’esecutore dei lavori (ossia l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice) deve:

· determinare e trattiene le ritenute fiscali sui redditi corrisposti ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’opera/servizio;

· provvedere al versamento delle ritenute nel termine ordinario, ma senza poter fare compensazioni. La compensazione è esclusa anche per i contributi previdenziali ed INAIL.

· nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del versamento, trasmettere al committente (e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice) tutta la documentazione che prova il versamento delle ritenute:

-          i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute dovranno essere predisposti distintamente per ciascun committente);

-          un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;

-          l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;

-          il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente. L’Agenzia potrà disciplinare una modalità di trasmissione telematica di tali informazioni per agevolare sia la trasmissione sia la verifica.

 

Il committente deve:

· verificare il versamento delle ritenute, senza compensazione, rispetto ai dati ricevuti;

· in caso di mancanza dell’F24 o di omesso/insufficiente versamento, sospendere il pagamento dei corrispettivi per l’importo delle ritenute non versate e fino ad un massimo del 20% del valore complessivo del contratto;

· comunicare, entro 90 giorni, l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente (nei suoi confronti).

Il committente inadempiente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di verifica. La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.

 

Possibilità di disapplicare la disciplina per le imprese “virtuose”

L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può disapplicare la normativa in questione mediante il rilascio di una certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle entrate, che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

 

Appalti e subappalti: futura estensione del reverse charge ai fini IVA

È confermata la volontà di estendere il reverse charge IVA agli appalti, subappalti e altri servizi con prevalente utilizzo di manodopera. Tuttavia tale norma è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’Unione europea (perché si tratta di una deroga alle direttive comunitarie sull’IVA) e quindi, al momento, non è ancora in vigore.

 

 

 

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario

Per quanto riguarda il regime forfetario applicabile ai soggetti con ricavi inferiori a € 65.000, la disciplina rimane pressoché invariata, ma vengono introdotti due nuovi requisiti:

·         non aver sostenuto spese superiori a € 20.000 euro lordi per personale dipendente e lavoro accessorio;

·         non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Inoltre è previsto che in caso di adesione volontaria alla fatturazione elettronica i termini di decadenza dell’accertamento si riducano di un anno.

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI

Scambi intracomunitari: nuove regole

La direttiva 2018/1910 ha aggiunto due requisiti «sostanziali» ai fini della non imponibilità IVA in caso di acuisti o vendite intraUE:

▪ la valida ed effettiva identificazione Iva del cliente in un Paese membro (diverso da quello di partenza dei beni). L’applicazione del regime di non imponibilità IVA alle operazioni intracomunitarie viene subordinata all’esistenza e alla validità del codice identificativo della controparte, con la conseguenza che, dal punto di vista operativo, si dovrà ottenere il codice identificativo della controparte e verificare, per ogni transazione, se esso esiste nella banca dati VIES (il controllo può essere effettuato all’indirizzo http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it )

▪ la dichiarazione della cessione nel modello Intrastat.

Si raccomanda di verificare l’inclusione del proprio numero di partita IVA nella banca dati VIES prima di effettuare acquisti o cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di soggetti UE.

 

Bollo sulle fatture elettroniche

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato semestralmente – il 16.06 e 16.12 di ogni anno – se l’importo dovuto non supera la soglia annua di 1.000 €. Questa tempistica potrà essere applicata alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2020. Se la soglia dei 1.000 € sarà superata, ritornerà la trimestralità dell’adempimento.

 

Limite contante a 2 mila euro

La soglia limite per l’utilizzo dei contanti è stata ridotta da 3 mila a 2 mila euro. Slitta però l’entrata in vigore di questo limite al 1° luglio 2020.

 

Fringe benefits auto aziendali

È stabilita la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e amministratori, che sarà legata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.

  

IVIE e IVAFE

 

A partire dal 2020 si estende l’ambito di applicazione dell’IVIE (Imposta sugli investimenti immobiliari all’estero) e dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività all’Estero), che si applicheranno non solo alle persone fisiche ma anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR.